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Statuto PDF 

STATUTO dell’associazione "ACCADEMIA IMMOBILIARE” con sede in Bologna

Articolo 1
E’ costituita l'associazione "ACCADEMIA IMMOBILIARE” con sede in Bologna.

Articolo 2
L'associazione ha durata indeterminata a decorrere dalla data di costituzione, a meno che l'assemblea non ne deliberi lo scioglimento.

Articolo 3
L'associazione si prefigge lo scopo di agevolare una più stretta collaborazione tra tutti gli operatori del settore immobiliare e che intendano dedicarsi allo studio, all’approfondimento ed alla pratica di discipline attinenti detta materia. A tal fine l’Associazione promuove lo scambio di idee e di informazioni tra tutti gli associati che, in vari ambiti, si occupano di proprietà immobiliare.
L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.
L’Associazione, in particolare:
a) promuove attività di studio per l’interpretazione ed applicazione delle norme vigenti, specie quelle che tutelano i consumatori, i condomini ed i proprietari in particolare in materia di sicurezza, trasparenza ed equità contrattuale;
b) promuove lo scambio di idee e di informazioni per agevolare una più stretta collaborazione tra tutti i soggetti che operano nel settore della gestione immobiliare a vario titolo;
c) propone nuove soluzioni normative attraverso l’interlocuzione con vari organismi legislativi;
d) intrattiene rapporti con il mondo accademico e della ricerca;
e) organizza conferenze ed incontri per favorire il dibattito, la discussione e la divulgazione dell’informazione in materia di gestione immobiliare e condominio, anche in collaborazione con università, scuole di specializzazione, ordini professionali, associazioni di consumatori, di professionisti e di imprese, camere di commercio, istituti di ricerca, organismi istituzionali a livello locale, nazionale ed internazionale ed altri enti ed organismi;
f) cura la formazione professionale anche in collaborazione con altri soggetti e promuove corsi e seminari;
g) promuove relazioni e partecipa a progetti con altri soggetti nazionali, comunitari ed internazionali sulla materia o su materie correlate od analoghe;
h) promuove la pubblicazione di libri, riviste ed articoli sulla materia;
i) partecipa ai procedimenti di consultazione dei pubblici poteri, italiani ed europei, in materia di gestione immobiliare e condominio;
j) si adopera per lo sviluppo di una cultura della sicurezza degli immobili;
k) promuove iniziative per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
l) promuove iniziative finalizzate a diffondere tra gli associati la cultura della ‘responsabilità sociale d’impresa’;
m) si propone di sensibilizzare gli operatori ad utilizzare, nei confronti dei consumatori, comportamenti e pratiche di maggiore equità e
trasparenza contrattuale;
n) rinsalda fra gli associati i legami di amicizia e di solidarietà;
o) facilita, attraverso un vicendevole aiuto, l'avvio alle professioni nel settore immobiliare;
p) promuove qualsiasi iniziativa atta a difendere il prestigio professionale dei singoli associati;
q) intraprende ogni iniziativa a salvaguardia e tutela dei giovani professionisti, iscritti presso unioni ed associazioni riconosciute;
r) opera per reprimere, nell'interesse dell'utenza e della collettività, l'abusivismo delle professioni e quindi l'evasione fiscale;
s) pubblica e diffonde fra gli associati e non pubblicazioni atte ad agevolare l'attività professionale;
t) deposita marchi e brevetti e li concede a tutti gli associati;
u) provvede all'assistenza culturale e ricreativa degli associati e delle loro famiglie mediante l'organizzazione di attività turistiche, costruzione, istituzione o gestione di locali ricreativi, sale di ritrovo, palestre, campi sportivi, biblioteche, cineteche e teatri; favorisce il dialogo culturale, la libera formazione, la responsabile partecipazione alla vita sociale e con il migliore utilizzo del tempo libero;
v) favorisce la costituzione di categorie di associazioni interprofessionali;
w) aderisce a sindacati e/o organismi di categoria nazionale e/o internazionali.

L’Associazione, inoltre, intende fornire un contributo a tutti i soggetti, che operano nell’ambito della tutela dei diritti nel settore immobiliare, raccogliendo informazioni e mettendo in relazione le competenze e le sensibilità di vari esperti come: giuristi, ingegneri, tecnici, rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli amministratori di condominio e della proprietà, rappresentanti delle associazioni dei consumatori. L’Associazione, inoltre, intende promuovere il dialogo ed il confronto con le istituzioni e gli organismi pubblici che, direttamente o indirettamente, si occupano di immobili.
L'associazione potrà inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4
L'associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi e soci sostenitori e soci onorari.
SOCI FONDATORI - Sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione.
Godono dell'elettorato attivo e passivo.
SOCI EFFETTIVI - Sono tutti coloro che intendono perseguire gli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto. I soci effettivi godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.
Godono dell'elettorato passivo solo dopo tre anni di ininterrotta regolare iscrizione all'associazione.
SOCI SOSTENITORI - Sono tutti coloro che, con particolare impegno, sostengono l’attività svolta dall'associazione con propri contributi di studio o finanziari.
SOCI ONORARI – Sono coloro che hanno acquisito particolari meriti nei settori di cui si occupa l’associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo anche su proposta di un quinto degli associati. Gli associati onorari possono essere persone fisiche o giuridiche. Essi non possono assumere cariche sociali Partecipano alle assemblee ed agli organismi direttivi ma senza diritto di voto e non godono dell'elettorato passivo.

Articolo 5
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo anche in misura differenziata per categoria di socio, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dal proventi dello volgimento delle varie attività di cui al precedente articolo 3.

Articolo 6
Tutti coloro che intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza.

Articolo 7
I soci cessano automaticamente di appartenere all'associazione per morosità protrattasi per oltre quindici giorni dalla scadenza del versamento richiesto.
Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute lesive degli interessi della associazione.
La radiazione deve essere comunicata entro otto giorni al membro escluso il quale potrà presentare eventuale opposizione.

Articolo 8
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.
Articolo 9
Gli organi sociali sono:
  • l'assemblea generale dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio-Direttivo;

Articolo 10
L'assemblea generale del soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

Articolo 11
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio effettivo potrà rappresentare non più di un altro socio in assemblea.
Articolo 12
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il trenta aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo la convocazione dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga più opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al secondo comma dell’articolo 13, Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere anche uno solo
dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o del singolo componente.
Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria:

  1. l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (articolo 15);
  2. l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
  3. le delibere sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione;
  4. la delibera dello scioglimento dell'associazione conformemente all'articolo 27 del presente statuto.

Di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura dei Segretario o di chi ne fa e veci.
Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Articolo 13
La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno. In tale caso essa potrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nei locali della sede
sociale o a mezzo raccomandata a.r. almeno otto giorni prima della convocazione.

Articolo 14
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
L'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione» qualunque sia il numero di soci presenti.
Articolo 15
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per l'approvazione di tali deliberazioni» inoltre» occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori.

Articolo 16
II Consiglio Direttivo è composto da quattro a sette membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti dal Consiglio a taluni membri dello stesso potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
II Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso dì parità prevarrà il voto del Presidente.

In caso di elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente uscente ha diritto di voto per la nuova attribuzione del le cariche.

Articolo 17
II Consiglio decade allo scadere del mandato stesso. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Articolo 18
II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.
Articolo 19
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci per le quali in caso di non accoglimento ne verrà data comunicazione motivata;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  • redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • stabilire l’importo delle quote associatile annuali e fissarne le modalità di pagamento;
  • adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti dei soci;
  • curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
  • attuare le finalità previste dallo statuto.
 
Articolo 20
II Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è i1 legale rappresentante in ogni evenienza. I Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio di eventuali ammanchi di cassa.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Articolo 21
II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 22
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consìglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Articolo 23
II Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese» da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 24
La commissione di studio è un organismo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame tramite il Consiglio Direttivo. Essa è composta da quattro membri oltre il Presidente. I componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25
L’associazione potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 26
I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Bologna. All’ Arbitro sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'associazione; i soci con l’accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria fatte salve eventuali disposizioni di legge inderogabili.

Articolo 27
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, previo parere favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori, dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale
straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno due terzi dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, e quanto altro di proprietà dell'associazione, risultanti al momento dello scioglimento saranno devolute ad Enti di beneficenza.

Articolo 28
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazione.


FIRMATO: VENUNZIO FRANCESCO
RITA MERONE - NOTAIO


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